
Nelle scorse settimane la società Projenia soc coop si è occupata del processo di superamento del regime ONLUS per un’associazione facente parte del proprio gruppo, proiettando lo stesso verso la trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore – sezione Associazione di Promozione Sociale.
Vediamo cosa prevede la normativa in merito e gli adempimenti necessarie che dovranno essere attivati entro il 31 marzo 2026.
Il processo di superamento del regime ONLUS, avviato con la Riforma del Terzo Settore, è giunto alla sua fase conclusiva. Le ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe unica di cui all’art. 11 del D.Lgs. 460/1997 sono tenute, entro il 31 marzo 2026, a scegliere se transitare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) oppure cessare definitivamente la propria operatività, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.
Il processo prevede due possibili scelte operative:
- Iscrizione al RUNTS e perdita della qualifica ONLUS
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), le ONLUS possono continuare a operare esclusivamente mediante l’iscrizione al RUNTS, acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
L’iscrizione presuppone:
- Individuazione della sezione RUNTS competente, ai sensi dell’art. 46 CTS:
- Organizzazioni di Volontariato (art. 32 CTS);
- Associazioni di Promozione Sociale (art. 35 CTS);
- Enti del Terzo Settore “altri” (art. 46, comma 1, lett. g);
- Impresa sociale (art. 40 CTS);
- Adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili del CTS, con particolare riferimento a:
- esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale (art. 5 CTS);
- assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili (art. 8 CTS);
- obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento a favore di ETS o della Fondazione Italia Sociale, previo parere dell’Ufficio RUNTS (art. 9 CTS);
- Approvazione delle modifiche statutarie da parte dell’assemblea dei soci, secondo quanto previsto dall’art. 101, comma 2, CTS, che consente modifiche con le maggioranze ordinarie e relativa registrazione dello stesso statuto presso l’Agenzia delle Entrate;
- Presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS in modalità telematica, ai sensi del D.M. 106/2020.
Con l’avvenuta iscrizione al RUNTS, l’ente perde automaticamente la qualifica di ONLUS, cessando l’applicazione del regime di cui al D. Lgs. 460/1997 ed assoggettandosi integralmente alla disciplina del CTS.
- Mancata iscrizione al RUNTS e cancellazione dell’ente dall’Anagrafe ONLUS
In caso di omessa/mancata iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026, l’ente viene cancellato dall’Anagrafe delle ONLUS, con conseguente cessazione del regime fiscale agevolato.
Tale cancellazione comporta l’applicazione dell’art. 10, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 460/1997, che prevede l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente a favore di:
- Altri enti con finalità analoghe;
- Altri enti del Terzo Settore o finalità di pubblica utilità,
secondo le indicazioni dell’autorità competente.
La devoluzione del patrimonio costituisce un adempimento obbligatorio e vincolato, non rimesso alla discrezionalità degli organi sociali, e deve essere effettuata nel rispetto delle finalità solidaristiche perseguite dall’ente.
E’ doveroso precisare che la mancata iscrizione al RUNTS e l’eventuale irregolare gestione della fase di cessazione delle ONLUS possono esporre gli amministratori a profili di responsabilità, in particolare:
- responsabilità per violazione degli obblighi di legge;
- responsabilità patrimoniale per omessa o non corretta devoluzione dei beni;
- possibili rilievi in sede di controllo fiscale e amministrativo.
Pertanto, alla luce di quanto detto sinora, possiamo concludere che il termine del 31 marzo 2026 rappresenta un momento decisivo sotto il profilo giuridico, patrimoniale e gestionale dell’ente, imponendo agli organi amministrativi una valutazione tempestiva e consapevole delle opzioni disponibili. Infatti, la scadenza del 31 marzo 2026 è un punto di svolta per le ONLUS in Italia: non si tratta semplicemente di un adempimento burocratico, ma di una scelta fondamentale per il futuro dell’ente nel nuovo contesto giuridico del non profit. Organizzazioni, soci e sostenitori devono attivarsi per garantire la continuità delle attività sociali e il mantenimento delle agevolazioni derivanti dalla nuova qualifica di ETS o impresa sociale.
Avv. Maria Antonietta Cimmino (a cura di)
ONLUS e termine del 31 marzo: adempimenti obbligatori, riferimenti normativi e conseguenze giuridiche, 2026

