Adempimenti Onlus
del 31 marzo

Nelle scorse settimane la società Projenia SCS si è occupata del processo di superamento del regime ONLUS per un’associazione facente parte del proprio gruppo, proiettando lo stesso verso la trasmigrazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) – sezione Associazione di Promozione Sociale.

Il processo di superamento del regime ONLUS, avviato con la Riforma del Terzo Settore, è giunto alla sua fase conclusiva. Le ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe unica (art. 11 del D.Lgs. 460/1997) sono tenute, entro il 31 marzo 2026, a scegliere se transitare nel RUNTS oppure cessare definitivamente la propria operatività, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio.

Vediamo cosa prevede la normativa in merito alle due possibili scelte operative:

1. Iscrizione al RUNTS e perdita della qualifica ONLUS

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), le ONLUS possono continuare a operare esclusivamente mediante l’iscrizione al RUNTS, acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS). L’iscrizione presuppone:

Individuazione della sezione RUNTS competente (art. 46 CTS): Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti del Terzo Settore “altri”, oppure Impresa sociale.

Adeguamento dello statuto: Necessario adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CTS (esercizio in via esclusiva o principale di attività di interesse generale; assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione utili; obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento).

Approvazione delle modifiche statutarie: Da parte dell’assemblea dei soci (con maggioranze ordinarie ex art. 101 CTS) e relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Presentazione dell’istanza: In modalità telematica, ai sensi del D.M. 106/2020.

Con l’avvenuta iscrizione, l’ente perde automaticamente la qualifica di ONLUS, assoggettandosi integralmente alla disciplina del CTS.

2. Mancata iscrizione al RUNTS e cancellazione dell’ente

In caso di omessa/mancata iscrizione al RUNTS entro il termine del 31 marzo 2026, l’ente viene cancellato dall’Anagrafe delle ONLUS, con conseguente cessazione del regime fiscale agevolato.

Tale cancellazione comporta l’applicazione dell’art. 10 del D. Lgs. 460/1997, ovvero l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente a favore di altri enti con finalità analoghe o altri Enti del Terzo Settore. La devoluzione costituisce un adempimento obbligatorio e vincolato, non rimesso alla discrezionalità degli organi sociali.

Profili di Responsabilità per gli Amministratori

È doveroso precisare che la mancata iscrizione al RUNTS e l’eventuale irregolare gestione della fase di cessazione possono esporre gli amministratori a seri profili di responsabilità:

Responsabilità per violazione degli obblighi di legge.

Responsabilità patrimoniale per omessa o non corretta devoluzione dei beni.

Possibili rilievi in sede di controllo fiscale e amministrativo.

In conclusione:
Il termine del 31 marzo 2026 non è semplicemente un adempimento burocratico, ma un momento decisivo sotto il profilo giuridico, patrimoniale e gestionale. Organizzazioni, soci e sostenitori devono attivarsi tempestivamente per garantire la continuità delle attività sociali e il mantenimento delle agevolazioni.

A cura di: Avv. Maria Antonietta Cimmino